Macellazione di suini per uso privato
Prot. n. 1089 del 3 novembre 2011
IL SINDACO
Visto l’art.13 del R.D. 20.12.1928, n.3298; su proposta del Coordinatore delle S.S.C.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale (Servizi Veterinari Aree “B”) dell’A.S.L. CN1,
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000,
O R D I N A
LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO è temporaneamente permessa per i produttori agricoli nell’ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali di LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ e VENERDI’ a partire dal mese di novembre e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale.
I produttori agricoli che intendono macellare devono darne avviso 48 ORE PRIMA DELL’ABBATTIMENTO dell’animale, prenotandosi telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero: AMBITO CUNEO (ex ASL 15): 0171 - 450146
Gli stessi, a macellazione avvenuta, non possono asportare e consumare nessun viscere prima della visita sanitaria eseguita dal Veterinario Ispettore il quale rilascerà regolare attestazione e ricevuta dei diritti sanitari dovuti di euro 12,24.
Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l’esito negativo dell’esame trichinoscopico eseguito dall’Istituto Zooprofilattico con spesa a carico degli interessati.
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.
Copia del presente atto sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo.
IL SINDACO
Alberto VALMAGGIA
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