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Acconciatori

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CHI È INTERESSATO AL SERVIZIO

Coloro che intendono svolgere l’attività di acconciatore.

NORMATIVA

  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista; 
  • Legge n. 40 del 2/4/2007, conversione con modificazione del D.L. 31/1/2007 n. 7 “Decreto Bersani”-   
  • Legge n. 174 del 17/08/2005 (ex legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 1142/1970 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
  • L.R. 38/2009
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59  (Direttiva Servizi)
  • Legge 241/90

 

PROCEDURA

Segnalazione certificata di inizio attività, in carta semplice , indirizzata al Comune,da presentare prima di iniziare l’attività, con allegata la seguente documentazione:

 

  • Pianta planimetrica in duplice copia in scala 1:100 dell’esercizio sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l’altezza;
  • Fotocopia documento dei firmatari e del permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);
  • Certificazione  attestante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi  del/la  titolare o del Direttore Tecnico (per quest’ultimo anche la dichiarazione allegato B della SCIA);
  •  Dichiarazione notarile relativa alla costituzione della società oppure copia conforme all’atto costitutivo registrato;
  • Nel caso di subingresso: originale dell’autorizzazione del cedente e copia atto notarile registrato;
  • Autocertificazione sui requisiti igienico - sanitari per l’apertura di esercizio di acconciatore  (dichiarazione allegato C della SCIA).

 

L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisisti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

 

ALTRE NOTIZIE

Nessun costo per quanto di competenza del Settore Attività Promozionali e Produttive.

Non sono previsti contingenti o limitazioni.

L’attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente

 

MODULISTICA

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