Agenzie di Viaggi
CHI È INTERESSATO AL SERVIZIO
Chi intende esercitare congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
NORMATIVA
- Legge regionale 30 marzo 1988, n. 15
PROCEDURA
Il titolare, contestualmente all’apertura dell’agenzia di viaggio, è tenuto a presentare al Comune in cui ha sede l'agenzia stessa la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi. L’esercizio di agenzia di viaggio è soggetto all'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte con i clienti con il contratto di viaggio, di entità proporzionale al costo complessivo dei servizi offerti.
L’apertura di filiali, succursali o altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (gestione diretta) è soggetta a semplice comunicazione al Comune ove sono ubicate. Per la dichiarazione di inizio di attività, la comunicazione di variazioni e la comunicazione di apertura di filiali, succursali o altri punti vendita a gestione diretta si devono utilizzare i moduli predisposti dalla Regione.
Costi: Nessuno
Limitazione: Nessuna
Termine di accoglimento: Immediato
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