Vendita presso il domicilio del consumatore
CHI È INTERESSATO AL SERVIZIO
Coloro che intendono svolgere l’attività sotto forma speciale di vendita può essere effettuata in spacci interni, con apparecchi automatici, per corrispondenza- televisione o altri sistemi di comunicazione, il commercio elettronico, le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
NORMATIVA
- D.Lgs. n. 114/98;
- L.r.n.28/99;
- D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414
- D.Lgs. 59/2010; art. 19 L. 241/90
PROCEDURA
Attività di vendita presso il domicilio dei consumatori: la comunicazione ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 59/10 redatta su apposita modulistica deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di in cui si intende avviare l'attività in triplice copia, unendo la fotocopia del documento di identità. L'apertura può avvenire sin dalla data di presentazione della SCIA. Qualora l'attività sia svolta mediante l'utilizzo di incaricati deve essere presentato apposito elenco.
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