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Agibilità

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AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI
(articolo 24 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.)

L’Art. 24 del  Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001 n. 380, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" dispone che debba essere richiesto e rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale il certificato di agibilità che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.

Il certificato di agibilità viene rilasciato con riferimento ai seguenti interventi:

  1. nuove costruzioni;
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
  3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Il D.P.R. 380/01 e s.m.i. prevede che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77 ad Euro 464.

L’istanza di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata dai soggetti di cui al comma precedente entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento e deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni;
  2. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
  3. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonchè all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 128 del D.P.R. 380/01 e dall’articolo 7 del D.M. n. 37/08;
    d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di  accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonchè   all’articolo 82 del D.P.R. 380/01;
  4. certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. 380/01; 
  5. certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62 del D.P.R. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II dello stesso D.P.R.;

Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di agibilità il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità  verificata la documentazione prodotta.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. (fase di rilascio del permesso di costruire) o, in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso diventa di sessanta giorni.

Il termine di trenta giorni di cui sopra può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

SANZIONI
La condotta di un soggetto che utilizzi un immobile ancorché destinato ad usi diversi da quelli abitativi, senza avere prima ottenuto o legittimamente richiesto, ai sensi del titolo III capo I del D.P.R. 380/2001, l'autorizzazione all'agibilità, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del citato D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Le istanze (in bollo) devono essere redatte su apposito modello predisposto dall’Ufficio Edilizia, e presentate allo sportello unico per le attività edilizie, corredate dalla documentazione prevista sul predisposto modello di domanda.

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