Menu di scelta rapida

Attività Edilizia Libera

Link alla versione stampabile della pagina corrente

Le opere libere, ovvero le opere per le quali gli interventi possono essere eseguiti senza necessità di titolo abilitativo edilizio, sono disciplinate dall'art.6 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, così come modificato dal Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010, entrata in vigore il 26 maggio 2010.

L'attività edilizia libera si può schematizzare come segue:

  • comma 1, lett. a), b), c), d), e) dell'art. 6, del DPR n. 380/2001: comunicazione "facoltativa" (vedi modello AL/CF)
  • comma 2, lett. a) dell'art. 6 del DPR n. 380/2001 (manutenzione straordinaria): comunicazione "obbligatoria" dell’inizio dei lavori (vedi modello AL/CIL) con allegata relazione tecnica asseverata ed elaborati grafici (vedi modello AL/RA) a firma di un tecnico abilitato
  • comma 2, lett. b), c) , d), e) dell'art. 6 del DPR n. 380/2001: sola comunicazione "obbligatoria" dell’inizio dei lavori (vedi modello AL/CIL)

Le comunicazioni di cui sopra possono essere presentate:

Si ricorda che, ai sensi dell'art.6 comma 7, la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 lettere a), b), c), d), e), comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro, riducibile di due terzi, se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l’intervento è in corso di esecuzione.

In ogni caso, qualora si tratti di interventi su beni vincolati è sempre necessario richiedere preliminarmente l'autorizzazione della Soprintendenza, che si configura come provvedimento in materia di beni cultuali e non come provvedimento edilizio ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia.

____________________________________________________________________________

D.P.R. 06.06.2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
modificato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in Legge, con modificazioni, con L. n. 73 del 22 maggio 2010, entrata in vigore il 26 maggio 2010

Art. 6. (L)  Attività edilizia libera.
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

 a)

gli interventi di manutenzione ordinaria; 

 b)

gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

 c)

le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 d)

i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

 e)

le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

 a)

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 

 b)

le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; 

 c)

le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 

 d)

i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

 e)

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

 a)

possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

 b)

possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

 c)

possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 

7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
 
Art. 3. (L)  Definizioni degli interventi edilizi.
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

 a)

«interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;  

 b)

«interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

____________________________________________________________________________

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. "Tutela ed uso del suolo"
Art. 48.

(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali)
1) Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie né la concessione né l'autorizzazione:

 a)

per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi; 

 b)

(omissis)

____________________________________________________________________________

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

Art. 2 Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

 a)

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; 

 b)

le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; 

 c)

le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;  

 d)

i beni archivistici;

 e)

i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

 f)

le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. 

Art. 3 Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

 a)

gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;

 b)

gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;

 c)

le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;  

Art. 23. Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)
1.
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

PRIMO PIANO | Tutte le news

RSS
24.04.2012 - Programmazione del Territorio

Polizze fidejussorie

Nella sezione Modulistica è in linea il...

28.03.2012 - Programmazione del Territorio

Eliminazione vincoli prezzi cessione alloggi

Edilizia residenziale pubblica...

09.03.2012 - Urbanistica

VII Convegno Internazionale della Rete Città Strategiche

Disponibili i materiali presentati al...