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Permesso di Costruire

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PERMESSO DI COSTRUIRE
(articolo 10 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.)

Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", le concessioni edilizie e le autorizzazioni sono state sostituite dal Permesso di Costruire.

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio assoggettati alla nuova disciplina sono quelli previsti dall’art. 10 del Decreto, e più precisamente:

 a.
 b.
 c.

gli interventi di nuova costruzione;
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. 

L’art. 3 del Decreto stabilisce quali sono gli interventi edilizi precisando che sono da considerarsi come "interventi di nuova costruzione":

e)


e.1)


e.2)
e.3)

e.4)

e.5)



e.6)



e.7)


f)

quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti negli interventi di "manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia" come definiti alle lettere a), b), c), e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01;
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita’ produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizie con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 

Le istanze (in bollo) devono essere redatte su apposito modello predisposto dall’Ufficio Edilizia, diversificato a seconda del tipo di intervento (residenziale, rurale, industriale-artigianale, ecc.) e presentate allo Sportello Unico per le attività edilizie, corredate dalla documentazione prevista sul predisposto modello di domanda.

Sono disponibili on-line le informazioni per la compilazione dei nuovi modelli ISTAT per attività edilizia:
Residenziale - Non Residenziale - Residenziale Pubblica
 Istruzioni generali
 Indagini permessi
Il sito cui connettersi è: https://indata.istat.it/pdc


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Il permesso di costruire potrà essere di tipo gratuito (interventi di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/01) o di tipo oneroso (in tutti gli altri casi).
Nel caso di permesso oneroso all’istanza dovrà essere altresì allegata:

 a.




 b.





 c.

per nuovi edifici a destinazione residenziale: scheda individuativa dell’intervento per la determinazione del contributo per il Costo di Costruzione, secondo il modello dell’ufficio. I conteggi delle superfici dovranno essere asseverati dal progettista ed al modello dovranno essere allegate copie delle piante di progetto (formato UNI A4) con l’indicazione per ogni vano del fabbricato della superficie utile;
per nuovi edifici o interventi su edifici esistenti nel caso di destinazione direzionale/ commerciale/turistico-ricettivo: computo metrico estimativo delle opere in progetto redatto in base al prezziario in vigore al Comune di Cuneo per le opere pubbliche, con il numero di riferimento e la sigla della voce, nell’aggiornamento più recente pubblicato. Il professionista dovrà asseverare che il computo corrisponde in ogni sua parte per quantità e misure agli elaborati di progetto nonché la rispondenza dei singoli costi alle voci del prezziario usato;
nel caso di destinazione industriale o artigianale: dichiarazione relativa al tipo di attività esercitata e al numero di addetti complessivo impiegati;  

VALIDITA'
La validità del Permesso di Costruire è espressamente indicata sullo stesso ed è di 12 mesi; entro tale termine (pena decadenza) debbono essere iniziati i lavori (art. 15 D.P.R. 380/2001).
Lo stesso articolo e l’art. 49 della L.U.R. n. 56/77 (8 comma) fissano il termine di tre anni dall’inizio dei lavori  entro i quali devono essere terminati, salvo proroghe per i casi particolari. 
Completata la costruzione, il Permesso di Costruire deve essere conservato perché costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale del bene (D.P.R. 380/2001).
 
SCADENZA
Il Permesso di Costruire ed il suo provvedimento decade nei seguenti casi:

 a.

 b.

non venga effettuato il pagamento degli oneri concessori e di urbanizzazione entro il termine fissato dalla normativa vigente.
non vengano iniziati o ultimati i lavori nei termini indicati sul Permesso di Costruire.

RINNOVI E PROROGHE

Il Permesso di Costruire decaduto può essere rinnovato qualora non siano intervenute nuove disposizioni che contrastino con il Permesso di Costruire  rilasciato.Per le opere già iniziate, e non ultimate, in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche, potrà essere concessa una sola proroga di un anno e la stessa riguarderà solo la parte delle opere non completate.Secondo la giurisprudenza attuale, il "contributo per costruire" versato, per opere a cui non vi sia stato dato corso, può essere richiesto a rimborso (oneri di segreteria esclusi).Nel caso di richiesta di Permesso di Costruire  per il completamento di opere (Permesso di Costruire  decaduto per il mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori) è dovuto solo il pagamento di ulteriori "oneri" commisurati all'entità delle opere ancora da eseguirsi.

SANZIONI

Chi procede all’esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistiche, senza il prescritto Permesso di Costruire e/o esegue opere in parziale e/o totale difformità dello stesso è passibile di pene pecuniarie e penali previste dal Titolo IV, Capo II del D.P.R. 380/2001. 

INIZIO LAVORI

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 251/04, contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio dei lavori deve essere prodotto il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, alla dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti, ed al certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall'INPS, dall'INAIL e dalle CASSE EDILI.L’inizio dei lavori deve essere segnalato al Comune (tramite il relativo modello) e in ogni cantiere dovrà essere affisso bene in vista al pubblico, un cartello (esente da tasse) di superficie non inferiore ad 1 mq., su cui dovranno essere indicati:

  • tipo di opere in corso di realizzazione;
  • numero, data del Permesso di Costruire e data di inizio dei lavori;
  • nome e cognome o ragione sociale del proprietario o committente;
  • nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
  • nome e cognome dell’esecutore o ragione sociale dell’impresa;
  • nome cognome del progettista e direttore dei lavori delle opere in c.a..
  • nominativo dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81);

Il costruttore (ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001) denuncia le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
Il titolare del permesso di costruire (con l’apporto del Direttore dei Lavori) è tenuto a richiedere al Settore Gestione del Territorio la consegna dei punti fissi di allineamento e le quote per iniziare i lavori relativi ad un’opera che debba sorgere in confine con strade o spazi pubblici esistenti o previsti.
 
FINE LAVORI
L'ultimazione dei lavori relativi al Permesso di Costruire deve essere segnalato al Comune, ai sensi del vigente R.E. (tramite il relativo modello). 

NORME NAZIONALI

  • Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.
  • Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.
  • Decreto Ministeriale 01.08.1995 "Galassini"
  • Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37
  • Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 192 e s.m.i.

NORME REGIONALI

  • Legge Urbanistica Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.
  • Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 (V.I.A.)
  • Legge Regionale 06.08.1998 n. 21 (recupero sottotetti)
  • Legge Regionale 29.04.2003 n. 9 (recupero rustici)
  • Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 (vincolo idrogeologico)
  • Legge Regionale 01.12.2008 n. 32 (vincolo ambientale-paesaggistico)
  • Legge Regionale 19.02.2007 n. 3 (parco fluviale gesso e stura)

REGOLAMENTI

  • Regolamento Edilizio
  • Regolamento di Igiene e Sanità

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