Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(articolo 49 comma 4/bis della Legge n. 122 del 31/07/2010)
Dal 30/07/2010 la Legge n. 122/2010, nella fattispecie l'art. 49, ha modificato l'art. 19 della Legge n. 241/1990 sostituendo alla ‘Denuncia di Inizio Attività’ la ‘Segnalazione Certificata di Inizio Attività’, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (di cui dovrà essere avanzata apposita istanza di autorizzazione/nulla-osta, con la relativa documentazione).
La ‘Segnalazione’ è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46-47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (del citato art. 49); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione.
L'attività oggetto della ‘Segnalazione’ può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente.
L'Amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvoche, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ad i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la ‘Segnalazione’ certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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