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Valutazione alloggi in aree PEEP

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ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI SU AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL’INTERNO DEI PIANI DI ZONA (P.E.E.P.)
 
L’alienazione degli alloggi, successiva alla prima, o la costituzione sugli stessi di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari.
Il prezzo di vendita dell’alloggio dovrà essere determinato fra Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica relativi all’anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento, così determinata in base all’età dell’edificio:
da 0 a 5 anni 0%
da 6 a 29 anni 1,25% per ogni anno
da 30 anni e oltre 30% fisso
Il prezzo così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie, nonché del corrispettivo per oneri di urbanizzazione.
Per l’acquisto dell’alloggio al prezzo così determinato, il Comune può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla data in cui il proprietario dell’immobile informa il Comune sulla sua intenzione di cedere il bene.
Pertanto, prima di effettuare il rogito notarile l’interessato deve presentare formale richiesta in carta bollata di determinazione del prezzo di vendita dei propri immobili al Comune di Cuneo, sulla base della modulistica allegata, richiedendo nel contempo la rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune stesso.
Il Comune, a seguito di domanda, comunicherà per iscritto il prezzo dell’alloggio, determinato secondo i criteri sopra indicati, all’interessato, il quale dovrà rispondere di accettare il valore fissato con apposita dichiarazione. L’iter si concluderà con il provvedimento formale di determinazione del prezzo degli immobili oggetto di alienazione e di rinuncia al diritto di prelazione (Determinazione Dirigenziale, con validità annuale). Ai fini della stipula dell’atto di vendita, detto documento sarà rilasciato in copia autentica dall’Ufficio Segreteria Generale del Comune all’interessato che dovrà allegare n. 1 marca da bollo (€ 14,62).
Nota: La Legge 23.12.1998 n. 448, Articolo 31 (testo collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 1999) consente ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35 della Legge 865/71. Per le procedure consultare la pagina relativa: Trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli alla commercialità su alloggi in proprietà.

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI SU AREE CEDUTE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ALL’INTERNO DEI PIANI DI ZONA (P.E.E.P.)

Procedura per la vendita di alloggi in edifici convenzionati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 179/1992 (condizioni contenute nelle convenzioni)

L’alienazione degli alloggi, successiva alla prima, non può avvenire a nessun titolo, né sugli immobili stessi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.
Decorso tale periodo di tempo e prima che siano trascorsi 20 anni dal rilascio dell’abitabilità, l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dal Comune, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell’area su cui essa insiste, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.
Trascorsi 20 anni dal rilascio dell’abitabilità, l’alienazione degli immobili può avvenire solo dopo l’eliminazione dei vincoli di cui all’articolo 35 L. 865/71, nonché dei limiti di commerciabilità previsti nella convenzione originaria stipulata tra il Comune e l’operatore  (Cooperativa e/o Impresa di Costruzioni) che realizzò a suo tempo l’intervento.
Al momento dell’alienazione dell’alloggio potrebbero quindi verificarsi due circostanze:

1° caso) se non sono ancora trascorsi  i 20 anni dalla data di abitabilità:
prima del rogito notarile dovrà essere richiesta al Comune di Cuneo  la valutazione dei propri immobili  e l’acquirente dovrà possedere i requisiti soggettivi per accedere all’edilizia economico-popolare. (Scarica la modulistica allegata):   Richiesta di determinazione del prezzo

2° caso) se sono già trascorsi  i 20 anni dalla data di abitabilità:
2A) a seguito di istanza, presentata ai sensi della convenzione stessa, per la determinazione della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato in base all’indice ISTAT (scarica la modulistica allegata):    Richiesta di determinazione del corrispettivo ai sensi della convenzione

2B) a seguito di istanza presentata ai sensi dell’art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448 (scarica la modulistica allegata):  Richiesta di determinazione del corrispettivo ai sensi della L.448/1998 Tale procedura  presenta il vantaggio di pagare un corrispettivo minore rispetto alla prima, comporta però l’obbligo di modificare la convenzione vigente con altra redatta ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 10/71, con durata trentennale decorrente dalla stipula della convenzione originaria (consulta link: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’  ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA COMMERCIALITA’ SU ALLOGGI IN PROPRIETA’).

Entrambe le procedure  sono applicabili indipendentemente dalla necessità di vendita dell’alloggio.

Procedura per la vendita di alloggi in edifici convenzionati successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 179/1992 (condizioni contenute nelle convenzioni)

Gli immobili possono essere alienati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione e/o acquisto previa autorizzazione dell'Ente competente (Comune o Regione), quando esistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.
Decorso tale termine, gli alloggi possono essere alienati, aggiornando il prezzo di prima cessione (indicato nella convenzione stipulata tra il Comune e l’operatore che ha realizzato l’intervento), sulla base dell’indice ISTAT relativo all’incremento del costo di costruzione, risultante dal confronto tra l’indice relativo al mese in cui è stato effettuato il primo trasferimento e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di cessione delle unità immobiliari, applicando una percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile pari a: 1% per i successivi 15 anni, ed eventualmente di 0.50% fino alla scadenza della convenzione.
Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite dall’art. 31 sub b) della legge 05.08.1978 n. 457 affrontate nel decennio precedente.
Pertanto, in questo caso non si dovrà chiedere alcunché al Comune.

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