Menu di scelta rapida

Dehors

Link alla versione stampabile della pagina corrente

Art. 21 - Inoltro istanza.

I titolari di esercizi pubblici (Bar, Ristoranti) possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa a canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza pubblica, di codice stradale e di barriere architettoniche.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione va presentata al Comune di Cuneo - Settore Comparti Produttivi e verrà inviata, dallo stesso Settore, all’esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore Gestione del Territorio e del Settore Programmazione del Territorio, i quali esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando le normative legislative sui vincoli, barriere architettoniche ed altre, nonché i regolamenti specifici in materia e sulla sicurezza e certificazione delle stesse strutture aperte, chiuse o di qualsiasi forma architettonica/edilizia.

Nel caso in cui il dehors sia collocato sul suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente solo quando gli elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano comunque visibili dallo spazio pubblico.

Art. 22 - Disposizioni generali.

Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell’esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Fermo restando le indicazioni e le richieste dei Settori competenti, in occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all’istanza, del titolare dell’esercizio pubblico di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

Per mantenere il decoro e l’immagine gradevole della città, allo scadere del termine dell’autorizzazione o nei casi di lunghi periodi di inattività, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e non potrà essere accantonato sui marciapiedi o sotto i portici. Il suolo pubblico dovrà essere sgombero da tutto e da qualsiasi elemento che costituisca impedimento all’uso dello stesso suolo. Lo stesso s’intende per il suolo privato ad uso pubblico.

Art. 23 - Criteri di collocazione.

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolare modo andranno osservati i seguenti criteri:

  1. in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
  2. non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
  3. l’area del dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
  4. nell’installazione dei dehors interessanti i marciapiedi pubblici dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a mt. 1,50, salvo altre diverse disposizioni assunte dai settori interessati e nel rispetto del Codice della Strada;
  5. per Corso Dante, dovendo mantenere le sue caratteristiche di luogo di passeggio, i dehors debbono essere collocati sul marciapiede dell’aiuola senza impedire l’accesso alle panchine pubbliche e lasciando uno spazio libero per i pedoni (lato carreggiata) di mt. 1,50 anche in presenza di fusti d’albero. Per facilitare il percorso pedonale, il Gestore, dovrà farsi carico a proprie spese, di posizionare apposite "griglie a raso per alberi" ove necessario;
  6. i tavoli, le sedie, gli addobbi, dovranno essere di materiale e disegno pregevole, in particolare nell’area del Centro Storico devono essere del tipo in ferro verniciato o vimini o legno, nelle zone di c.so Nizza e c.so Dante dovranno essere del tipo metallico colore alluminio – acciaio. In tali zone aree sono vietati i tipi in plastica;
  7. i tavoli e le sedie debbono essere collocati esclusivamente di fronte al pubblico esercizio senza invadere spazi sotto i portici e lungo i lati di ingresso dei negozi o dei pubblici esercizi (sotto i portici è fatto divieto di sistemarli a fianco della porta di ingresso dello stesso locale). Eventuali frigoriferi per la distribuzione dei gelati e altro devono essere contenuti all’interno dello spazio dehors sottoportico, non rovinare l’ambiente e l’aspetto estetico – architettonico, e rimossi quando disattivati o non utilizzati;
  8. lo spazio occupato dai dehors collocati sul sedime stradale dovrà avere una larghezza massima pari a quella dei parcheggi adiacenti con facoltà da parte della Pubblica Amministrazione di richiedere la posa di vasi o dissuasori sul marciapiede opposto onde impedire la sosta dei veicoli. La struttura dovrà essere opportunamente dotata di apposita segnalazione;
  9. l’occupazione può avvenire fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
  10. qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell’intestatario della licenza, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
  11. in caso di non utilizzo del dehors, per motivi di chiusura per ferie o nella stagione invernale, lo spazio occupato dev’essere tenuto in ordine e con decoro e le strutture (fioriere, sedie, tavoli) non devono ostacolare il passaggio;
  12. in presenza di specifici vincoli di tutela è sempre necessario ottenere le autorizzazioni degli Enti interessati.
     

Art. 24 - Criteri di realizzazione.

I dehors non dovranno avere struttura fissa, ma essere delimitati esclusivamente da vasi conformi al modello depositato presso i competenti Uffici comunali Comparti Produttivi e Programmazione del Territorio. Altri modelli di fioriere potranno essere autorizzati se migliorativi sotto l’aspetto estetico.

La barriera di delimitazione, costituita da vasi con piante sempreverdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc...), alternati con piante floreali, tenuti a regola d’arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.

Le fioriere non possono essere collocate occultate dall’esterno e dovranno essere sempre visibili.

Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo comunque di pregio; altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento con doghe in legno, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare della licenza.

Sono vietate le chiusure fisse frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei sottoportici e nelle gallerie.

Tutte le delimitazioni diverse dai vasi quali ringhiere, balaustre, cannicciati ed altre, non sono ammesse. È consentito utilizzare pannelli trasparenti di materiale in plastica antisfondamento. Nel caso di utilizzo di vetri, questi dovranno essere esclusivamente in cristallo di sicurezza stratificato antisfondamento di adeguate dimensioni.

Gli eventuali elementi di illuminazione del dehors dovranno essere del tipo a "lanterna" nell’Area Storica e porzioni Storico-Ambientali; a "globo" nell’Area Centrale Storica e Modernista.

Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative, in particolare la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché il superamento delle barriere architettoniche.

Le coperture dei dehors dovranno essere realizzate nel modo seguente:

Via Roma e Piazza Galimberti, C.so Nizza sino a C.so Giolitti

Fatto salvo quanto disposto dall’Amministrazione Comunale e dai Settori competenti, il telo dovrà essere in tessuto non plastico, colore "Panna", e adeguato a quanto stabilito dall’Amministrazione.

In Via Roma dovranno essere installate solo tende a telo teso, con il colore del tessuto in armonia con la tinta del fabbricato, con preferenza per il "Verde Vagone" e "Panna".

In Corso Nizza, Piazza Galimberti e nelle vie laterali del Centro Storico dovranno essere installati solo ombrelloni con il colore del tessuto "Panna".

Più in particolare, sono vietate in Piazza Galimberti le tende a telo teso e strutture colleganti più pilastri e quant’altro di simile. Sono ammessi solo gli ombrelloni con montanti in legno e che non interrompono la campitura e la vista dei pilastri. In ogni caso tutte le strutture e relativi arredi devono essere posti a distanza di non meno di 50 cm. da pilastri, facciate ed altro nei fabbricati, per consentire la vista del fabbricato.

C.so Nizza, tratto da C.so Giolitti a oltre C.so Francia. Altri Corsi.

Fatto salvo le disposizioni dell’Amministrazione Comunale e dei Settori competenti, sono ammessi esclusivamente gli ombrelloni di color "Panna".

C.so Giolitti, Corso Dante e Vie laterali

Possono essere collocati o gli ombrelloni o in alternativa i gazebo con strutture di sostegno costituite da semplici montanti in legno.

Quest’ultimi dovranno avere la stessa dimensione e la medesima forma di copertura degli ombrelloni.

Anche in questo caso le coperture utilizzate dovranno essere, nel tessuto e nel colore, consone ai modelli prestabiliti.

Art. 25 - Tipologie di coperture protezioni ammesse e relativi criteri per l’inserimento ambientale.

A) OMBRELLONI

Di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

B) TENDE A TELO TESO O PANTALERA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d’appoggio al suolo.

E’ sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse e degli archi o volte che dovranno restare a vista

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia, è consentito un uso soprattutto in ogni situazione storico ambientale come le vie e le piazze storiche. Il loro impiego è da riferirsi anche alle vie di ridotta sezione della zona urbana Centrale Storica e Aulica .

Non è consentito l’abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio.

C) DOPPIA FALDA

A struttura centrale a doppia pantalera o con montanti perimetrali.

E’ ammessa esclusivamente nelle frazioni in ambiti di nuovo impianto edificatorio ed è esclusa nell’Area Aulica, nell’Area Storico Centrale e nell’area Modernista riferibile all’altipiano e comunque in tutto il territorio urbano. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,20 dal piano calpestio.

D) DOPPIA CAPOTTINA

A struttura centrale a doppia pantalera o con montanti perimetrali.

La linea di colmo deve essere parallela alla facciata degli edifici o dell’asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all’asse viario, ne sequenze di elementi modulari accostati.

Non è ammesso l’uso nell’Area Aulica, nell’Area Centrale Storica, nelle piazze storiche, portici e gallerie, i viali alberati, parchi, sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,20 dal piano calpestio.

E) GAZEBO

A piccoli moduli ripetuti di pianta quadrata con struttura metallica o lignea e copertura in tessuto o plastica o a pianta centrale varia con struttura metallica o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata o tesa.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,20 dal piano calpestio.

PRIMO PIANO | Tutte le news

RSS
24.04.2012 - Programmazione del Territorio

Polizze fidejussorie

Nella sezione Modulistica è in linea il...

28.03.2012 - Programmazione del Territorio

Eliminazione vincoli prezzi cessione alloggi

Edilizia residenziale pubblica...

09.03.2012 - Urbanistica

VII Convegno Internazionale della Rete Città Strategiche

Disponibili i materiali presentati al...