Insegne
NOTE:
- Le insegne di esercizio e pubblicitarie ubicate lungo le strade provinciali e/o statali all’esterno del centro abitato verranno autorizzate dall’Ente proprietario, previo nulla – osta comunale.
- Quelle all’interno del centro abitato verranno autorizzate dal Comune, previo nulla osta dell’Ente proprietario.
- Le insegne di esercizio verranno autorizzate dal Settore Programmazione del Territorio – Ufficio Arredo Urbano.
- Le insegne pubblicitarie verranno autorizzate dal Settore Tributi – Ufficio Affissioni.
Art. 19 - Prescrizioni generali.
E’ da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Per le pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree posti a servizio dell’attività.
Fermo restando le prescrizioni del Codice Stradale, per ogni intervento si farà riferimento a quanto di seguito:
- Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui Beni storici di cui alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, in particolare per quanto riguarda l’art. 50 della L. 490/99.
- E’ vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi visibili senza l’approvazione del Comune, al quale deve essere presentato il disegno dell’insegna e il testo della iscrizione.
In linea di massima sono vietati:
- Le iscrizioni dipinte sul nudo muro, che deturpano l’ambiente e gli edifici circostanti, nonché lo stesso fabbricato;
- Le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto;
- Le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma.
- E’ vietato collocare insegne sui tetti degli edifici di tipo residenziale, nonché su parapetti di terrazzi, balconi, dentro le luci delle finestre, all’esterno, e sulle facciate oltre il piano terra. Sono altresì vietate le insegne sui tetti di edifici produttivi o commerciali o terziari, compresi all’interno di ambiti prevalentemente residenziali.
- Gli elementi di arredo urbano, insegne in particolare, eliminati, non acquisiscono il diritto nel tempo alla loro sostituzione o rimessa in opera, per i quali dovrà essere inoltrata una nuova istanza, nel caso in cui sia assentito l’intervento.
- Tutti gli elementi di arredo, insegne in particolare, dovranno essere autorizzati preventivamente dal condominio e proprietario (in caso di altro richiedente).
- Al fine di non alterare l’equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture degli edifici, è vietato collocare l’insegna a piani diversi dal piano terreno.
- Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di materiale, altezza e trattamento dei fori - vetrina.
- L’insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche coordinate con la tipologia architettonica dell’edificio e consona all’ambiente urbano circostante. Per ogni attività non sono ammesse più di due insegne con la tipologia prescritta.
- Sui prospetti esterni in Piazza Galimberti sono vietate ogni tipo di insegna, ad esclusione delle farmacie ed alberghi prospicienti sulla Piazza, a condizione che non deturpino le facciate e previo parere di competenza degli Enti preposti alla tutela e al rilascio degli stessi; sulle arcate dei portici possono essere installate le tende eventualmente contenenti un messaggio pubblicitario di forma ridotta ed esteticamente gradevole e con colori unitari per tutta la Piazza. Le stesse insegne dovranno essere di tipo storico (sono escluse quelle al neon e simili).
- Le insegne di esercizio devono risultare collocate in diretta prospicienza e corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all’interno di cortili o altre similari opportunamente documentate
- Le insegne da applicare all’esterno delle case devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle.
Per quanto attiene le insegne relative alle vetrine, al fine di non alterare l’equilibrio delle facciate e il ritmo delle bucature degli edifici, non è ammesso coprire più di un foro vetrina, anche in presenza di esercizi che utilizzano più vetrine. L’insegna pubblicitaria, dovrà possibilmente essere collocata all’interno del foro – vetrina salvo la manifestata impossibilità ed in tal caso potrà collocarsi al di sopra del foro. - Non è consentita l’applicazione di insegne a pannello esterne su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del piano terreno di particolare pregio, quali: bugnato, rivestimento in lastre di pietra ed altro.
- L’altezza minima della posa non può di norma essere inferiore a m. 3.00 di altezza dalla pavimentazione, e altezza massima non oltre il primo piano fuori terra, comunque dovranno essere sempre allineate.
- Qualsiasi inserimento pubblicitario deve avvenire con materiali robusti non deperibili e deve seguire un’attenta manutenzione in ogni sua parte e deve inoltre essere rifinito con cura.
- Non sono ammessi inserimenti di impianti di esercizio e/o pubblicitari su elementi di particolare pregio architettonico e monumentale (fronti di edifici con cornici, bugnati, decorazioni, ecc…, monumenti, alberi, siepi, inferriate decorate, e simili). Inoltre devono essere rispettate opportune distanze non inferiori a mt. 10 da monumenti, opere d’arte, edifici di particolare pregio al fine di non ostacolare il campo visivo. Per Chiese, la distanza radiale non deve essere inferiore a mt. 30, calcolata dal perimetro esterno delle stesse.
- Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che con vetrofanie o vetrografie poste nella parte interna.
- Qualsiasi tipo di luminosità propria o portata non deve creare disturbo.
- In un raggio di 15 m. dai semafori sono vietate luci intermittenti a rapido movimento e in particolare è vietato l’inserimento di luci di colore rosso, verde e giallo. Questa norma deve essere osservata ed adeguata anche dagli impianti esistenti a partire dall’approvazione del presente regolamento.
- La natura, la posizione e le dimensioni dei componenti elettrici devono essere dichiarate nel progetto per una previsione ordinata e adatta ad ogni specifico caso, le parti elettriche devono comunque essere posizionate ad un’altezza non inferiore a mt. 3,00 da terra.
Devono inoltre essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente. - Il titolare dell’autorizzazione (ditta proprietaria dell’impianto di esercizio o ditta concessionaria della pubblicità generale, il cui nome deve essere visibile) è responsabile dell’impianto, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché in caso di cessazione dell’autorizzazione, del ripristino dello stato preesistente con la rimozione di quanto autorizzato.
- Il contenuto del messaggio pubblicitario, di natura chiara e sintetica, non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in coerenza con le norme del codice civile.
- Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale e negli spazi individuati dagli specifici regolamenti.
- È vietata la posa isolata di insegne sia frontali che a bandiera riportanti marchi pubblicati.
Eventuali marchi di prodotti pubblicitari (esempio: marca di caffè o altro) dovranno essere contenuti all’interno della sagoma massima dell’insegna di esercizio o in alternativa posizionati all’interno dello spazio vetrina. - Le sole insegne specifiche, con simboli ufficiali o consuetudinari, per farmacie e tabacchi sono sempre ammesse a condizione che le dimensioni e la tipologia siano valutate opportunamente con gli aspetti ambientali del contesto. In particolare in Piazza Galimberti le insegne, esterne su piazza, per tabacchi dovranno essere con fondo nero e non illuminate, quelle per le farmacie con croce verde illuminate non a intermittenza. Dovranno inoltre rispettare le altre norme indicate dal D.M. della Sanità 16/9/94 n.657 e s.m. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe , insegne , e iscrizioni per la pubblicità sanitaria.
- Su corso Dante sono ammessi esclusivamente in modo permanente gli impianti di affissione comunali e temporaneamente solo impianti per reclamizzare attività istituzionali pubbliche e culturali di Enti senza scopo di lucro; sul messaggio promozionale la pubblicità di eventuali sponsor non potrà superare i 500 cmq. Per le restanti disposizioni si rinvia all’apposito regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione, approvato con deliberazione di C.C. n.172/2000.
Targhette di identificazione
Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica (dimensione cm. 10 x 15), posta in posizione facilmente visibile e accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolato,
- Numero dell’autorizzazione;
- Data di rilascio dell’autorizzazione.
- Progettista.
La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione, ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
Autorità competente
Fuori dai centri abitati:
L’autorizzazione al posizionamento delle insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o all’interno delle fasce di rispetto è rilasciata:
- per le strade o le autostrade statali, dalla direzione compartimentale dell’A.N.A.S. competente per territorio dagli uffici speciali per autostrade;
- per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive Amministrazioni;
- per le strade militari, dal comando territoriale competente.
Dentro i centri abitati:
L’autorizzazione al posizionamento di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall’art.23, comma 4 del Codice della Strada, all’interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
Altri casi:
Fatto salvo i casi precedenti, l’Autorizzazione al posizionamento di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari è rilasciata dal responsabile delle Settore Comunale competente.
Durata
L’autorizzazione all’installazione dell’insegna di esercizio ha validità per un periodo di tre anni ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non venga modificata l’insegna e non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico o per motivi di decoro ambientale.
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
- rispettare le norme di sicurezza prescritte dai regolamenti Comunali e dal Codice della Strada;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’Ente competente ai sensi dell’art. 405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell’art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere inderogabilmente alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa continuativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati dallo sgombero della neve (copia da trasmettere in Comune – Settore Programmazione del Territorio);
- in ogni cartello ed insegna deve essere applicata la targhetta di cui precedente paragrafo, prescritta dall’art. 55 del D.P.R. 495/92.
Decadenza dell’autorizzazione
Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:
- la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata;
- l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività a cui esso si riferisce;
- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;
- la mancata realizzazione dell’opera entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
- il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni.
INSEGNE FRONTALI
Sono vietate le insegne frontali esterne portici nei seguenti vie, corsi e piazze:
Via Roma, Piazza Galimberti, Corso Nizza, Piazza Europa, Corso Giolitti, Corso Brunet, Corso Galileo Ferraris, Piazzale della Libertà, Piazza Biancani e su altre nuove Piazze che verranno definite di volta in volta dall’Amministrazione Comunale.
Area Aulica Storica - Area Centrale Storico - Ambientale - Porzioni Storico Ambientali, Edifici tipo "A", Edifici tipo "B", Edifici tipo "C".
Vetrofanie e vetrografie
Ammesse con caratteristiche proprie dell'edificio o del contesto ambientale, o del tipo del logo, i colori consigliati sono: oro, nero, bianco, blu scuro, verde scuro. E’ vietato l’eccesso di informazioni.
Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil
Ammesse con particolare attenzione, e con soluzioni di elevata qualità formale e di dimensioni limitate, compatibilmente con le disposizioni del Piano del colore.
Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
Ammesse esclusivamente soluzioni di elevata qualità formale riferite al ripristino di preesistenze e coerenti con l’edificio ed il manufatto esistente.
Plance, targhe, pannelli
Possono essere ammesse, nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici, insegne immediatamente sopra le forature (lunette) con larghezza uguale all’apertura e spessore non superiore a 4 cm., eventualmente inclinate con sporgenza superiore massima di 20 cm. Di norma devono essere collocate nel portainsegna della vetrina.
Nelle aree non porticate sono ammesse:
al di sopra dell'ingresso principale o delle vetrine laterali con altezza non superiore a 60 cm. in aderenza o inclinate.- a lato dell'ingresso principale con dimensioni non superiori a cm. 80 x 60. Iscrizioni, decorazioni e tinte dovranno essere compatibili con le disposizioni del Piano del Colore.
Illuminazione (eventuale)
- A braccio con caratteristiche "storiche" (a globo o a cappello)
- A faretti di dimensioni contenute e con luce indiretta, opportunamente collocati e non visibili.
Sono vietati i faretti a braccio.
Lettere singole non luminose
Ammesse esclusivamente per attività di interesse pubblico insediate (Banche, Biblioteche, Teatri, Enti pubblici), in bronzo, rame o ferro spazzolato antichizzato di spessore non superiore a cm. 6 e collocate nelle aperture con rispetto delle partiture dei serramenti e nei pieni murari di limitate dimensioni (massimo 25 x 25 cm.) senza interessare gli elementi architettonici e decorativi.
Lettere singole scatolate luminose a luce riflessa o schermata
Vale quanto indicato per quelle non luminose; gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ecc.) devono essere occultati.
Lettere singole scatolate luminose a luce interna
Vietate.
Cassonetti
Vietati.
Area Modernista - Resto del territorio - Edifici tipi "D" - Frazioni
Vetrofanie e vetrografie
Ammesse, purché inserite sulle vetrate dei serramenti. Sono vietate le lettere adesive esterne e l’eccesso di informazioni.
Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil
Ammesse, anche a riempimento di facciate cieche purché con soluzioni armoniche. Ogni soluzione sarà comunque valutata di volta in volta nel contesto ambientale esistente.
Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
Ammesse, con contenuti e tecniche da valutarsi di volta in volta con la situazione ambientale esistente.
Plance, targhe, pannelli
Possono essere ammessi, nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici, insegna immediatamente sopra le forature (lunette) con larghezza uguale all’apertura e spessore non superiore a 4 cm., eventualmente inclinate con sporgenza superiore massima di 20 cm. Di norma devono essere collocate nel portainsegna della vetrina.
Nelle aree non porticate sono ammesse:
al di sopra dell'ingresso principale o delle vetrine laterali con altezza non superiore a 60 cm. in aderenza o inclinate.- a lato dell'ingresso principale con dimensioni non superiori a cm. 80 x 60. Iscrizioni, decorazioni e tinte dovranno essere compatibili con le disposizioni del Piano del Colore.
Illuminazione
Possono essere usati elementi illuminanti di nuova concezione nei rispetti del carattere dell'edificio; non sono consentite lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.).
Filamento al neon
Ammessi per tutti gli esercizi. Non sono ammesse su coperture, balaustre, balconi, ringhiere di edifici residenziali.
Lettere singole non luminose
Ammesse.
Lettere scatolate singole luminose a luce riflessa o schermata
Ammesse; gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ecc.) devono essere occultati.
Lettere scatolate singole luminose a luce interna
Vale quanto indicato per le altre lettere singole. La sporgenza massima compresi i supporti e le zanche non deve superare cm. 12.
Cassonetti
Ammessi, negli spazi portainsegna, purché l’intera facciata o parte autonoma di essa sia coinvolta in uno studio progettuale generale. La sporgenza massima dev’essere non superiore a cm. 15.
Non sono ammessi cassonetti luminosi sui tetti di qualsiasi tipo di edificio.
Al fine di consentire alle attività commerciali ubicate nelle vie laterali una migliore possibilità di comunicazione pubblicitaria possono essere realizzate, agli incroci con detti assi, opportune targhe contenenti più nominativi di attività. Il pannello dovrà contenere il nome della via con caratteristiche di uniformità per aree urbane, dovrà essere di metallo verniciato "Verde Vagone" per l’area "Aulica Storica" e di "Acciaio", con targhe - insegne a vetrofanie, nelle restanti aree.
INSEGNE A BANDIERA
Sono vietate le insegne a bandiera nei seguenti vie, corsi e piazze:
Lungo Gesso, Lungo Stura, Piazza Torino, Piazza del Genio Civile, Piazza Galimberti, Piazza Audifreddi, Piazza Virginio (lato porticato), Via Roma, Viale Angeli, Corso IV Novembre, Corso Nizza (da Piazza Galimberti a Corso Giolitti), Piazzale della Libertà. Piazza Europa (compreso il primo isolato su Corso Giolitti e Corso Brunet), Corso Solaro, Piazza Biancani,
ad esclusione per: alberghi.
Su Piazza Galimberti sono ammesse solo insegne a bandiera per alberghi.
Area Aulica Storica – Porzioni Storico Ambientali.
Insegne a bandiera esterno portici
Ammesse, solo per pubblici servizi: Alberghi e Bar, piccole insegne di particolare pregio con pannello in metallo di pregevole disegno e tecnica manuale pittorica, contenute in una sagoma massima di m. 0,80 x 0,60.
Il pannello dovrà avere forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con foggia riprendente le insegne storiche.
Il braccio di supporto dovrà essere lavorato a ferro battuto di colore nero antracite ferromicaceo ed eventualmente con contenuti inserimenti dorati.
La lamiera dovrà essere dipinta con disegno rappresentante il tipo di attività.
Solo per alberghi sono ammesse insegne a filamento neon di curata realizzazione e con dimensione massima di cm. 100 x 100, con braccio e telaio di contorno lavorato in ferro battuto (nero ferromicaceo).
Insegne sottoportici
Sono vietate ad esclusione di Via Roma interno portici trasversalmente al senso di percorrenza, appena sopra o sotto l’imposta dell’arco sono ammesse solamente piccole insegne a stendardo, in metallo, di pregevole qualità grafica e tecnica contenute in una sagoma massima di m. 1,60 x 0,30 con possibilità di essere illuminati mediante corpi illuminanti indiretti di ridotte dimensioni (solo per Alberghi, Ristoranti, Pizzerie, Bar).
Insegne a bandiera in vie laterali
Sono ammesse solamente piccole insegne di particolare pregio con pannello in metallo di pregevole disegno e tecnica manuale pittorica, contenute in una sagoma massima di m. 0,60 x 0,35.
Il pannello dovrà avere forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con foggia riprendente le insegne storiche.
Il braccio di supporto dovrà essere lavorato a ferro battuto di colore nero antracite ferromicaceo ed eventualmente con contenuti inserimenti dorati.
La lamiera dovrà essere dipinta con disegno rappresentante il tipo di attività.
Non è ammessa l’illuminazione diretta.
La sporgenza dell’attacco non dovrà superare i 10 cm. dal filo esterno della facciata dell’edificio.
Area Centrale Storico - Ambientale.
Insegne a bandiera esterno portici
Ammesse solo per pubblici servizi (Alberghi e Bar) le insegne a filamento neon di curata realizzazione e con dimensione massima di cm. 100 x 100, contornate con telaio e braccio.
Insegne sottoportici
Sono ammesse le insegne al neon contenute in una sagoma massima di m. 1,60 x 0,40 solo per Alberghi, Ristoranti, Pizzerie, Bar. Devono distare almeno m. 2.00 dalle lampade di illuminazione pubbblica e osservare una distanza reciproca non inferiore a m. 10.00.
Insegne a bandiera vie laterali
Edifici anteriori all’anno 1935
Sono ammesse solamente insegne di particolare pregio con pannello in metallo di disegno pregevole e tecnica contenuta in una sagoma massima di m. 0,70 x 0,50; il pannello dovrà avere forma ovale o sagomata.
Il braccio di supporto dovrà essere in ferro di colore nero antracite, o in ottone con pomolo anch’esso in ottone. La lamiera potrà essere dipinta con disegno rappresentante il tipo di attività.
Non è ammessa l’illuminazione diretta.
La sporgenza dell’attacco non dovrà superare i 20 cm. dal filo esterno della facciata degli edifici, per una dimensione totale di m. 0.90 o 0.70.
Edifici posteriori all’anno 1935
Sono ammesse a filamento al neon con dimensione massima di m. 0,90 x 0,50, compreso il telaio.
La sporgenza dell’attacco non dovrà superare i 20 cm. dal filo esterno della facciata degli edifici, per una dimensione totale di m. 1.10 o 0.70.
Area Modernista - Resto del territorio - Edifici tipi "D" – Frazioni.
Insegne a bandiera
In genere sono ammesse insegne a filamento neon o lettere singole illuminate e non con luce riflessa o a luce interna con esclusione di neon a tubi paralleli. Nei portici di tipologia moderna non sono ammesse insegne di qualsiasi genere.
Insegne sottoportici
Sono ammesse le insegne al neon contenute in una sagoma massima di m. 1,60 x 0,40, solo per Alberghi, Ristoranti, Pizzerie, Bar.
Insegne a bandiera esterno portici
Sono ammesse a filamento al neon con dimensione massima di m. 2,00 x 1,00, compreso il telaio.
Sui corsi nei tratti non porticati la dimensione massima sarà m. 1,50 x 0,80.
La sporgenza dell’attacco non dovrà superare i 20 cm. dal filo esterno della facciata degli edifici per una dimensione totale di m. 1.70 o m. 1.10.
Insegne a bandiera vie laterali
Sono ammesse a filamento al neon con dimensione massima di m. 0,90 x 0,50, compreso il telaio.
La sporgenza dell’attacco non dovrà superare i 20 cm. dal filo esterno della facciata degli edifici, per una dimensione totale di m. 1.10 o m. 0.70.
INSEGNE ESTERNE TRA I PILASTRI DEI PORTICI
Insegne al neon
Sono ammesse esclusivamente su Piazza Europa (lato Est compreso primo isolato su Corso Giolitti e Corso Brunet e primo tratto Est di Corso Santorre di Santarosa), (sul lato ovest compreso il lato su Corso Nizza e Corso Santorre di Santarosa e tutto il fabbricato numero civico n. 26 di Piazza Europa sono consentite solo tende); Piazzale della Libertà. Posizionata con il lato inferiore della sagoma a m. 3.50 da terra e con sagoma massima posta centralmente ai pilastri di dimensioni contenute in m. 2.00 x 1.00.
Tutte le insegne devono essere allineate fra loro con disegni e colori coordinati. Quelle esistenti non conformi devono anch’esse essere adeguate.
In caso di presenza di lampioni per l’illuminazione pubblica dovrà essere rilasciato il Nulla Osta preventivo da parte del Settore Gestione del Territorio.
INSEGNE SU PALO NEL TERRENO
Su terreno privato, esclusivamente in ambiti frazionali, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento, è possibile realizzare nuove soluzioni anche a carattere generale e per integrare l’apparato pubblicitario di esercizio, accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali rifinite in modo adeguato su tutte le fronti.
Le insegne su palo sono realizzabili con pannelli o plance, filamento al neon , lettere singole e con dimensioni ridotte (cm. 80 x 80) su palo alto m. 4.00 (sono vietati i cassonetti).
Nelle aree produttive le dimensioni massime sono cm 150 x 150 su palo alto m. 4.00. dimensioni maggiori anche in caso di totem potranno esser e inserite purché accuratamente progettati per forma e dimensioni in funzione della situazione dello spazio utile disponibile e delle visuali.
In ogni caso la sagoma limite deve risultare interna al filo del marciapiede o della carreggiata per vie sprovviste di marciapiedi, secondo le disposizioni vigenti in materia (Codice della Strada e altro).
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