Norme transitorie e finali
Art. 36 - Norma transitoria.
Le disposizioni del presente documento di applicano a far tempo dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.
I dehors autorizzati secondo i criteri vigenti potranno essere rinnovati per non più di due stagioni successive a condizione che il titolare dell’esercizio pubblico assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.
Le insegne esistenti su edifici e ambiti vincolati in contrasto con il presente regolamento dovranno essere rimosse entro un anno; quelle assentibili dovranno essere anch’esse sostituite ed adeguate entro un anno.
L’autorizzazione per le insegne, vetrine e vetrinette è revocabile quando, per omessa manutenzione, la struttura e gli elementi risultino o degradati, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato e dovranno essere rimosse dallo loro sede.
Per consentire l’adeguamento tecnologico delle antenne, di cui agli artt.,31-32 l’attuazione avrà efficacia dopo un anno dall’approvazione del presente regolamento.
Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell’autorizzazione entro il termine massimo di un anno dalla data stessa.
Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui agli articoli seguenti.
Art. 37 - Verifiche periodiche e revoche.
Le insegne, le targhe ed i pannelli d’esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.
Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica, di decoro e di statica, o risulti il venire meno dell’interesse all’esposizione da parte del titolare dell’autorizzazione, l’Amministrazione Comunale potrà revocare l’autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell’immobile, di restituzione in pristino entro trenta giorni dall’ordinanza.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l’intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.
Art. 38 - Rimozione dei mezzi abusivi.
L’Amministrazione Comunale provvede a far rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari , le vetrinette, le bacheche e ogni altro mezzo pubblicitario e non, collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell’Amministrazione Comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell’importo dell’imposta evasa, nonché dell’ammontare delle relative sanzioni e non potrà più essere riutilizzato in alcun caso.
Art. 39 - Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione.
Fermo restando quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti, si stabilisce quanto segue.
Le autorizzazioni di insegne, vetrinette, dehors, tende e altri elementi di arredo sono revocabili quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
L’occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 800.000, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada.
Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, tra le quali in particolare l’installazione o l’esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l’inosservanza di condizione dettate con l’autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge.
Sarà sanzionabile nella misura ridotta la mancata esibizione dell’autorizzazione – da conservarsi in originale o in copia presso l’esercizio, in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente all’installazione in luogo di propria pertinenza, nonché al Direttore dei Lavori ed al Progettista.
La determinazione dell’entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.
Per le sanzioni amministrative si fa riferimento alla legislazione in vigore, ancorché alle Legge Regionale 8 luglio 1999 n.19.
Art. 40 – Incentivi.
Al fine di contribuire al miglioramento dell’aspetto estetico e del decoro della zona storica della città e in linea con le prescrizioni della vigente legislazione regionale sul commercio, che prevede incentivi per la riqualificazione urbana, si stabilisce di stanziare una somma per due anni a fondo perduto destinata a coloro che interverranno su impianti e strutture esistenti in contrasto con il Regolamento per adeguarsi.
Saranno prioritari gli interventi riferiti ad edifici vincolati e interessati al Piano del Colore.
La somma elargita per ogni intervento non potrà superare la percentuale pari al 40% del costo complessivo dell’intervento, fino ad un contributo massimo di L. 1.500.000 .
Per quanto riguarda lo stanziamento a bilancio si farà riferimento all’apposito capitolo riferito al Piano del Colore , Urbanistica – contributi per il Piano Colore e risanamento edifici.
La presente norma costituisce parte integrante al regolamento per l’assegnazione dei contributi di cui alla deliberazione di CC.n.141 del 21.9.1995.
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