Vetrine e vetrinette
Art. 3 - Prescrizioni generali.
Per le vetrine esistenti realizzate posteriormente all’anno 1935, prive o di limitato interesse storico, all’interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D.Lgs.vo 114/98 e L.R. 28/99) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la nuova vetrina abbia disegno riproducente gli elementi storici e decorativi tipici delle vetrine d’epoca realizzate sino al 1935.
Per le restanti aree è ammesso l’intervento sino alla sostituzione del manufatto con disegno uniformato sia nell’assetto formale che nei materiali costitutivi dell’edificio e dal pregevole risultato estetico architettonico.
Per le sole vetrine esistenti, che verranno sostituite e da collocarsi sotto i portici nella parete di facciata sottoportico, al di fuori del perimetro di Centro Storico e dell’addensamento A1, è prescritta come sporgenza massima quella esistente.
All’interno delle suddette aree (Centro Storico e Addensamento A1), la vetrina dovrà arretrarsi, compreso la soglia d’ingresso, a filo facciata sottoportico. E’ ammessa anche la rientranza con le dimensioni ritenute migliorative in sede progettuale.
L’aggetto con profondità massima di cm. 40 dal filo muratura è consentito esclusivamente con la struttura monoblocco con disegni fedeli, elementi e materiali identici a quelli storici.
In corrispondenza di ingressi a vani scala, androni carrai ed altro dovrà essere lasciato libero un opportuno spazio di contorno tra vetrina e ingresso di almeno cm. 50 (misurate fuori tutto, dal filo esterno di eventuali cornici o lesene di pietra), pilastri a vista, volte, imposte e quanto altro di pregevole, devono essere visibili.
Tutti gli interventi dovranno prevedere il rispetto del superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989 e D.M. 14.06.1989 n.236.
Gli interventi da realizzare su edifici ubicati nelle aree comprese nel "resto del territorio" dovranno adeguarsi alla normativa secondo le caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso.
Nel caso d’intervento su Via Roma e Piazza Galimberti, questo dovrà comunque fare riferimento alle tipologie assentibili sui manufatti classificati nella tavola progettuale, parte integrante del presente Regolamento; sono esclusi interventi nelle parti non previste.
L’Ufficio competente si riserva in qualsiasi momento di apporre tutte le modifiche progettuali ritenute migliorative sotto l’aspetto estetico architettonico.
B1 - INTERVENTI NELL’AREA AULICA STORICA
VETRINE NEI SOTTOPORTICI E CON AFFACCIO DIRETTO SU STRADA E/O PIAZZA
Art. 4 - Interventi sulle vetrine esistenti nei sottoportici (Via Roma, Piazza Galimberti, Via Mondovì e Piazza Virginio).
Sulle vetrine esistenti sono ammessi i seguenti interventi:
Salvaguardia totale. Per le vetrine con valore storico – documentario (Rif. Allegato 2), monoblocco "storiche", non è consentito l’ampliamento dello spazio espositivo e rimane vincolato lo stato di fatto sul quale sono esclusivamente consentiti: la riparazione degli elementi esistenti e il ripristino delle parti mancanti o deteriorate sempre utilizzando gli stessi materiali originali e il disegno dell’elemento. Solo in caso di documentata e dichiarata impossibilità di recupero di alcune parti dei materiali esistenti deteriorati è ammessa la loro sostituzione, comunque con le tipologie dei materiali originali e dell’identico disegno.
Nel caso di presenze estranee (elementi di inserimento successivi all’epoca di costruzione) ed in contrasto con l’insieme unitario della vetrina, le stesse dovranno essere rimosse e sostituite con elementi e decoro architettonico propri che si uniformino agli elementi dell’epoca.
Sostituzione totale. Vetrine che non presentano valenze "storiche - documentarie" (costruite successivamente agli anni ‘35) , fatti salvi i soli lavori di manutenzione ordinaria, dovrà essere ripresentato nuovo progetto di facciata secondo quanto previsto per i nuovi interventi di cui all’art. 5.
Art. 5 - Interventi di nuovo impianto in vetrine sottoportici (Via Roma, Piazza Galimberti, Via Mondovì e Piazza Virginio)
Per i casi in cui sia consentito realizzare nuove vetrine o la loro sostituzione totale, dovranno essere rispettate le seguenti tipologie:
Riproduzione degli elementi storici delle vetrine esistenti in monoblocco legno ferro o ghisa con disegno ricavato da documentazione fotografica o d’archivio, con la ripresa della struttura montante a colonnina rigata a sezione retta, semplice a sezione tonda o retta con l’inserimento di capitelli e basamenti di elaborata o semplice decorazione; insegna a cornice con profilo retto o curvo con parziale o totale riempimento delle lunette in muratura; basamento in marmo o pannelli di legno.
A semplice bucatura. Dovrà essere realizzata con vetro a filo muratura o arretrato con funzione di ingresso - esposizione all’interno del negozio. I montanti di sostegno al vetro dovranno essere limitati all’essenziale.
La bucatura potrà essere contornata con cornice avente disegno storico, riprendendo le caratteristiche dell’edificio e con materiali originari.
A tutto vetro. Dovrà essere realizzata con vetro a filo muratura includendo la lunetta compresa nella volta con montanti limitati all’essenziale. L’ingresso dovrà essere realizzato con portale e portoncino in legno aventi caratteristiche storiche riproducenti disegni decorativi ed architettonici esistenti nel centro storico. (es. Cavaglion )
Art. 6 - Vetrine con affaccio diretto su strada o piazza – Interventi sulle vetrine esistenti.
Sulle vetrine esistenti con valore storico – documentario (Rif. Allegato 2) sono ammessi i seguenti interventi:
Salvaguardia totale. Per le vetrine monoblocco "storiche", non è consentito l’ampliamento dello spazio espositivo ma rimane vincolato lo stato di fatto sul quale sono esclusivamente consentiti: la riparazione degli elementi esistenti e il ripristino delle parti mancanti o deteriorate sempre utilizzando gli stessi materiali originali e il disegno dell’elemento.
Nel caso di presenze estranee (elementi di inserimento successivi all’epoca di costruzione) ed in contrasto con l’insieme unitario della vetrina, le stesse dovranno essere rimosse e sostituite con elementi propri che si uniformino agli elementi dell’epoca.
2) Sostituzione totale. Vetrine che non presentano valenze "storiche - documentarie" (costruite successivamente agli anni ‘35) , fatti salvi i soli lavori di manutenzione ordinaria, dovrà essere ripresentato nuovo progetto di facciata secondo quanto previsto per i nuovi interventi di cui all’art. 7.
Art. 7 - Vetrine con affaccio diretto su strada o piazza – interventi di nuovo impianto.
Le nuove vetrine su strada o piazza, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
La bucatura consentita di norma non può superare i 2,00 metri di larghezza e mt. 2,70 di altezza e dovranno seguire l’asse allineato con quello delle finestre dei piani superiori; sono ammesse dimensioni diverse in caso di uniformità con le aperture esistenti.
Nel caso in cui i portoncini di ingresso al fabbricato siano dotati di cornice od altro elemento decorativo, le nuove bucature potranno riprenderne il disegno usando il medesimo materiale.
Dovranno essere comunque salvaguardate quelle aperture esistenti di particolare valenza storico - documentaria per la presenza di cornici, infissi d’epoca, elementi decorativi, accesso a gradini in pietra ed altro di simile.
Gli infissi in legno (porte di ingresso alla vetrina) dovranno essere realizzati con disegni d’epoca e con sottostante pannello pieno di altezza variabile e comunque non inferiore a cm. 60.
Art. 8 - Materiali e colori.
Il materiale utilizzato dovrà essere con essenze di legno locale di rovere o noce o ciliegio trattato con vernici non lucide, mentre il basamento potrà essere effettuato in legno con inserimenti in marmo esclusivamente locale di colore "Verde Acceglio", "Rosso Cipollino", "Nero di Ormea" o "Portoro". Sono vietati qualsiasi altro tipo di materiale come ad esempio graniglia o marmi di provenienza non del luogo.
Sono ammessi elementi di ferro e ghisa lavorati secondo le forme ed i disegni caratteristici dell’epoca.
L’impiego del tipo di materiale e del trattamento o colore devono essere chiaramente indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all’Ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetti allegate con campioni di colore.
B2 - INTERVENTI NELL’AREA CENTRALE STORICA
INTERVENTI IN SOTTOPORTICI O CON AFFACCIO DIRETTO SU STRADA O PIAZZA
Art. 9 - Interventi sulle vetrine esistenti e sporgenti in sottoportico (C.so Nizza).
Per le vetrine sporgenti oltre il filo di fabbricato è ammessa solo la Manutenzione Ordinaria
Nel caso in cui si intenda intervenire con Manutenzione Straordinaria fino a Sostituzione Edilizia, le vetrine dovranno essere sostituite, anche totalmente, arretrate a filo del fabbricato e realizzate con materiali di elevato decoro ( marmi e simili) e di pregevole aspetto estetico – architettonico.
E’ consentito l’eventuale arretramento della vetrina all’interno del locale.
Art. 10 - Interventi sulle vetrine esistenti a filo in sottoportico (C.so Nizza).
Per le vetrine esistenti a filo del fabbricato sono ammessi gli interventi fino a sostituzione edilizia conservando l’allineamento, realizzate con materiali di elevato decoro (marmi e simili) e di pregevole aspetto estetico – architettonico.
E’ consentito l’eventuale arretramento della vetrina all’interno del locale.
Art. 11 - Interventi su vetrine con affaccio diretto su strada o piazza.
Gli interventi sui fabbricati di cui alle categorie "A" e "C" dovranno rispettare le bucature e le caratteristiche di decoro e materiali proprie del fabbricato e comunque solo eccezionalmente potranno essere riordinate, seguendo il tracciato delle linee verticali e orizzontali dell’edificio e del suo eventuale schema di simmetrie.
In edifici non caratterizzati da particolari decorazioni unitarie, sono consentiti, al piano terreno, allargamenti delle aperture di dimensioni contenute da valutarsi a seconda delle caratteristiche architettoniche.
In edifici caratterizzati da particolari elementi decorativi significativi e unitari, l’apertura in contrasto dovrà essere adeguata nel rispetto del disegno architettonico originario.
Art. 12 - Materiali e colori.
Dovrà essere esclusivamente utilizzato il legno, anche verniciato opaco, il ferro preverniciato o con tinte ferromicacee, l’acciaio (spazzolato o lucido), con esclusione degli elementi e materiali con anodizzazione e satinatura.
L’impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente riprodotti ed indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all’ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore.
B3 - INTERVENTI NELL’AREA MODERNISTA
VETRINE IN SOTTOPORTICI E CON AFFACCIO DIRETTO SU STRADA O PIAZZA
Art. 13 - Interventi in sottoportici (C.so Nizza e principali corsi porticati).
Sono da mantenere le forature esistenti. Ampliamenti possono essere consentiti purché rientrino all’interno della luce del portico e comunque dovranno essere mantenuti gli allineamenti delle forature degli esercizi adiacenti. Sono vietate le sporgenze dal filo muratura. Materiali, colori e disegni dovranno inserirsi in armonia con l’ambiente circostante.
Sono ammesse vetrine interne al filo fabbricato.
Art. 14 - Interventi su vetrine con affaccio diretto su strada o piazza.
Per la presente categoria valgono le norme fissate dall’art. 11 delle presenti norme.
Art. 15 - Materiali e colori.
Dovranno essere utilizzati materiali e colori non in contrasto con il fabbricato sul quale si interviene.
L’impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all’ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore.
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