Vetrinette sottoportico a pilastro
Art. 16 - Linee generali d’intervento.
E’ vietata l’installazione di nuove vetrinette lungo Via Roma, Piazza Galimberti, Piazza Virginio e Via Mondovì. Sono vietate le vetrinette su pilastri rotondi o di qualsiasi pregevole forma estetico – architettonica, quelle esistenti non potranno essere sostituite e dovranno essere rimosse.
Per le vetrinette esistenti posteriori al 1935, prive o di limitato interesse storico, all’interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D.Lgs.vo 114/98 e L.R. 28/99) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la nuova vetrina abbia disegno riproducente gli elementi storici e decorativi tipici delle vetrine realizzate sino al 1935, con progetto che riprenda il disegno ed i materiali dei monoblocchi storici e, nel caso di vetrina storica prospiciente quelli della medesima, purché realizzate esclusivamente nella parte interna (fronte pilastro) sottoportici in modo che queste non siano visibili dall’esterno. È vietata la sostituzione o manutenzione straordinaria per quelle esistenti su pilastri rotondi o con pregevole forma estetico - architettonica, le quali dovranno essere completamente rimosse. Sono fatte salve le vetrinette vincolate ed individuate nell’elaborato allegato.
Sono vincolate le vetrinette storiche esistenti, realizzate anteriormente all’anno 1935, in particolare per quelle di Via Roma e P.zza Galimberti è consentita la sola manutenzione con sostituzione e ripristino degli elementi danneggiati o mancanti.
Per quanto riguarda la restante parte porticata in C.so Nizza, P.zza Europa (esclusi i pilastri del condominio di P.za Europa n. 26) e C.so Giolitti le nuove vetrinette dovranno essere realizzate solo sul lato interno portico in acciaio e cristallo, prive di montanti, con disegno coordinato per isolato e la profondità massima non superiore a 35 cm..
Per le restanti aree è ammesso l’intervento sino alla sostituzione del manufatto con disegno uniformato sia nell’assetto formale che nei materiali costitutivi dell’edificio e dal pregevole risultato estetico architettonico.
E’ vietata l’installazione di vetrinette "a bacheca" sporgenti o incassate poste anche a lato del negozio sulle facciate di edifici prospicienti su vie e marciapiedi pubblici o asserviti all’uso pubblico.
Art. 17 - Materiali e colori.
Per gli interventi compresi tra Via Roma e P.zza Galimberti il materiale utilizzato dovrà essere con essenze di legno locale di rovere o noce o ciliegio trattato con vernici non lucide, mentre il basamento potrà essere effettuato in legno con inserimenti in marmo esclusivamente locale di colore "Verde Acceglio", "Rosso Cipollino", "Nero di Ormea" o "Portoro". Sono vietati qualsiasi tipi di materiali come ad esempio graniglia o marmi di provenienza non locale e non del tipo sopraindicato.
Per gli interventi compresi tra C.so Nizza e le restanti parti dovrà essere esclusivamente utilizzato il legno, anche verniciato opaco, il ferro preverniciato o con tinte ferromicacee, l’acciaio (spazzolato o lucido), con esclusione degli elementi e materiali con anodizzazione e satinatura.
L’impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente riprodotti ed indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all’ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore.
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